Disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli - Art. 24 d.l. 24.1.2012

(Avv. Vincenzo Pappolla)*




Dal prossimo 24 ottobre 2012, per effetto dell’art.62 del D.L. n°1/2012, convertito nella L. n°27/2012, scattano i nuovi obblighi concernenti la forma dei contratti relativi alla cessione tra imprese di prodotti agricoli e alimentari ed i relativi termini inderogabili di pagamento.

Le norme di cui sopra si applicano ad ogni cessione o fornitura di prodotti agricoli, tra i quali oltre all’ortofrutta, le carni, i pesci, il latte, le uova, le piante, i fiori, i tabacchi greggi non lavorati, il lino e la canapa, nonché i prodotti alimentari, cioè qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o anche non trasformato destinato ad essere ingerito da esseri umani.

Le disposizioni in questione, saranno applicate  ad ogni acquisto di prodotti agricoli ed alimentari effettuato da parte di operatori commerciali, pubblici esercizi, alberghi, ma anche tabaccai ed edicolanti ecc. (in definitiva, ogni soggetto che acquisti da un produttore o da un operatore intermedio i suddetti prodotti) e ad ogni vendita o fornitura dei medesimi prodotti nei confronti di imprese, con esclusione della vendita al consumatore finale.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le cessioni di prodotti la cui consegna avviene al di fuori del territorio italiano, le cessioni istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, i conferimenti operanti dagli imprenditori alle cooperative di produttori agricoli di cui al D.lgs. n°228/2001, alle organizzazioni di produttori di cui al D.lgs. n°102/2005 e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici.

I contratti di cessione dei prodotti in questione  devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  indicare a pena di nullità (rilevabile d’ufficio dal giudice) la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, quindi elementi essenziali del contratto.

Inoltre i contratti devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Per forma scritta deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo di telefax e anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di forma, i contraenti sono sottoposti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000.

Attualmente, nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.lgs. 231/2002, i termini per i pagamento sono stabiliti dalle parti di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, sono di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o dalla data di ricevimento delle merci, o dalla data di prestazione di servizi quando non è certa la data di ricevimento della fattura.

Per i contratti aventi ad oggetto le cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato invece entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna, salvo che le parti non stabiliscano un termine superiore.

Con le nuove disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari il pagamento deve avvenire, inderogabilmente, nel termine di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, termini decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il debitore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 500.000.

L’entità è determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

All’accertamento delle violazioni provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.



* Ufficio Legale Confesercenti Prov.le B.A.T.